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Sgravi fiscali

 

I pannelli solari Sun.net sono conformi alle norme UNI 12975, e sono garantiti 5 anni così come i bollitori. Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti 2 anni. Acquistando i nostri prodotti, sarete in grado di accedere agli sgravi fiscali, previsti dalla legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni.

COME ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL 55% PER SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PANNELLI SOLARI

Aggiornamento 2012

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni. Il testo definitivo ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Aggiornamento 2011

La legge finanziaria 2011 contiene, tra le altre cose, la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. La novità introdotta riguarda il periodo di detrazione: le spese verranno recuperate in dieci anni e non più in cinque. Nessuna modifica, rispetto alla normativa vigente, per i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.
L'ENEA, in un aggiornamento, ha chiarito che le spese sostenute nel 2011 saranno detraibili in dieci anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2012. Invece quelle pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2011. Resta confermato che la documentazione degli interventi eseguiti (Allegato F oppure Allegato A + Allegato E a seconda dell’intervento), va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori. Inoltre, il mancato completamento dei lavori nel 2010 va comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando quanto pagato nel 2010.

Guida alla detrazione del 55% aggiornata alla Finanziaria 2011


1) NORME

La Legge Finanziaria 2007 prevede una detrazione dal reddito, nella misura del 55%, per le spese sostenute al fine di conseguire risparmi energetici e l'utilizzo di fonti alternative nelle abitazioni. (Art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)
Successivi Decreti, Leggi e provvedimenti:DM 19 febbraio 2007,Circolare 36/E del 31 maggio 2007,DM 26 ottobre 2007.
La legge finanziaria 2008 ha sancito una proroga per le detrazioni del 55% a seguito di interventi di riqualificazione energetica per il trienno 2008 - 2010. (Art. 1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244)
Successivi Decreti, Leggi e provvedimenti: DM 11 marzo 2008, DM 7 aprile 2008, Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (conversione del DL 185/2008 anticrisi), Provvedimento del 6 maggio 2009, Articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, DM 6 agosto 2009, provvedimento del 21 dicembre 2009,DM 26 gennaio 2010.

2) LAVORI AGEVOLATI E REQUISITI

È detraibile il 55% delle spese sostenute "Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università."
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Queste sono le condizioni per la detrazione:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 oppure UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato di un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.
d) che l’installazione dell’impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Per i pannelli realizzati in autocostruzione, e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007).

3) TETTO MASSIMO DETRAIBILE

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: importo massimo detraibile 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).

4) DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

Va redatta la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, etc. Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E ed F del DM 19 febbraio 2007.

La normativa impone inoltre di inviare all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori solo la scheda informativa degli interventi realizzati. E' obbligatorio spedire i dati richiesti utilizzando l'apposito sito internet, tramite la procedura guidata di compilazione e di invio, ottenendo ricevuta informatica.

Per le spese sostenute a partire dal 2009, e solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009).
La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:
- i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta;
- non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce.

5) LA DETRAZIONE

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d’imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2010. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008 può essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere al momento della prima detrazione.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

6) DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:

- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato (solo ove richiesto);
- l’attestato di qualificazione o certificazione energetica (solo ove richiesto);


Note varie:

a) In base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

b) Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

c) All'ENEA va inviata la documentazione tecnica entro 90 gg. La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.


Documentazione: (Pdf)
Modello di comunicazione
Istruzioni di compilazione
D. L. 29 novembre 2008 n. 185
Decreto Edifici 2008 (documento integrale)

 

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