I pannelli solari Sun.net , e sono
5 anni così come i bollitori. Gli accessori e i componenti
elettrici ed elettronici sono
2 anni. Acquistando i nostri prodotti, sarete in grado di accedere
agli sgravi fiscali, previsti dalla legge Finanziaria 2008 e successive
modifiche e integrazioni.
COME ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL 55% PER SPESE
SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PANNELLI SOLARI
Aggiornamento 2012
La detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012
alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale
scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata
dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola
quindi a quella per le ristrutturazioni. Il testo definitivo ha
aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria.
Aggiornamento 2011
La legge finanziaria 2011 contiene, tra le altre
cose, la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione del 55%
delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
La novità introdotta riguarda il periodo di detrazione:
le spese verranno recuperate in dieci anni e non più in
cinque. Nessuna modifica, rispetto alla normativa vigente, per
i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi
ammessi.
L'ENEA, in un aggiornamento, ha chiarito che le spese sostenute
nel 2011 saranno detraibili in dieci anni a partire dalla denuncia
dei redditi dell’estate 2012. Invece quelle pagate entro
il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia
dei redditi dell’estate 2011. Resta confermato che la documentazione
degli interventi eseguiti (Allegato F oppure Allegato A + Allegato
E a seconda dell’intervento), va trasmessa all’ENEA
entro 90 giorni dal termine dei lavori. Inoltre, il mancato completamento
dei lavori nel 2010 va comunicato all’Agenzia delle Entrate
con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011,
specificando quanto pagato nel 2010.
Guida alla detrazione
del 55% aggiornata alla Finanziaria 2011
1) NORME
La Legge Finanziaria 2007 prevede una detrazione
dal reddito, nella misura del 55%, per le spese sostenute al fine
di conseguire risparmi energetici e l'utilizzo di fonti alternative
nelle abitazioni. (Art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre
2006 n. 296)
Successivi Decreti, Leggi e provvedimenti:DM 19 febbraio 2007,Circolare
36/E del 31 maggio 2007,DM 26 ottobre 2007.
La legge finanziaria 2008 ha sancito una proroga per le detrazioni
del 55% a seguito di interventi di riqualificazione energetica
per il trienno 2008 - 2010. (Art. 1, commi 20-24, della legge
24 dicembre 2007 n. 244)
Successivi Decreti, Leggi e provvedimenti: DM 11 marzo 2008, DM
7 aprile 2008, Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (conversione del
DL 185/2008 anticrisi), Provvedimento del 6 maggio 2009, Articolo
31, comma 1, della Legge 99/2009, DM 6 agosto 2009, provvedimento
del 21 dicembre 2009,DM 26 gennaio 2010.
2) LAVORI AGEVOLATI E REQUISITI
È detraibile il 55% delle spese sostenute
"Per interventi di installazione di pannelli solari di cui
all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007,
si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università."
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie
per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle
utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Queste sono le condizioni per la detrazione:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti
per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano
garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentino una certificazione di qualità
conforme alle norme UNI EN 12975 oppure UNI EN 12976, rilasciata
da un laboratorio accreditato di un Paese dell’Unione Europea
o della Svizzera.
d) che l’installazione dell’impianto sia stata eseguita
in conformità ai manuali di installazione dei principali
componenti.
Per i pannelli realizzati in autocostruzione,
e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008,
non è più necessaria la certificazione di qualità
relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato
l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto
2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di
qualità anche per il vetro solare.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione
di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere
l’attestato di certificazione o qualificazione energetica
(art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007).
3) TETTO MASSIMO DETRAIBILE
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:
importo massimo detraibile 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).
4) DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE
Va redatta la scheda informativa relativa agli
interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi
del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto
dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia
di intervento eseguito, etc. Deve essere redatta secondo lo schema
di cui all’Allegato E ed F del DM 19 febbraio 2007.
La normativa impone inoltre di inviare all'ENEA
entro 90 giorni dal termine dei lavori solo la scheda informativa
degli interventi realizzati. E' obbligatorio spedire i dati richiesti
utilizzando l'apposito , tramite la procedura guidata di compilazione
e di invio, ottenendo ricevuta informatica.
Per le spese sostenute a partire dal 2009, e
solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi
d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione
all’Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, del DL 185/2008,
convertito nella Legge 2/2009).
La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:
- i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta;
- non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta cui
la comunicazione si riferisce.
5) LA DETRAZIONE
L’agevolazione consiste in una detrazione
dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al
55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti
con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari
di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali,
esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate
mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010.
Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice
fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita
Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato
i lavori).
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali
i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività
commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione
alle spese imputabili ai vari periodi d’imposta, fino a
quello in corso al 31 dicembre 2010. I contribuenti titolari di
reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento
mediante bonifico bancario o postale.
La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio
2008 può essere ripartita in un numero di quote annuali,
di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente
da esprimere al momento della prima detrazione.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la detrazione
deve essere obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali
di pari importo.
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, che consistono
nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria,
effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo
del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche
delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
6) DOCUMENTI DA CONSERVARE
Tutti i soggetti che intendono avvalersi del
beneficio devono conservare la seguente documentazione:
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale)
dell’attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non
titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
(solo ove richiesto);
- l’attestato di qualificazione o certificazione energetica
(solo ove richiesto);
Note varie:
a) In base all'art. 2 del decreto è incentivata
l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti.
Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione
e anche le nuove strutture sportive o ricreative.
b) Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati
UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono
equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati
in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione
Europea o della Svizzera.
c) All'ENEA va inviata la documentazione tecnica
entro 90 gg. La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle
Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio
della documentazione parte dal giorno del "collaudo"
finale dei lavori.
Documentazione: (Pdf)
Modello di comunicazione
Istruzioni di compilazione
D. L. 29 novembre 2008 n.
185
Decreto Edifici 2008
(documento integrale)
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